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Nuovo decreto PA: grazie a emendamenti PD tre passi avanti per scorrimento graduatorie

Grazie all’impegno del Partito Democratico nelle Commissioni I e XI e al pacchetto di emendamenti presentati con Simona Bonafè, Arturo Scotto, Piero De Luca e Augusto Curti anche nella conversione del Decreto PA 2 abbiamo raggiunto alcuni risultati importanti sul fronte scorrimento graduatorie per rinnovare e rafforzare subito la pubblica amministrazione con le nuove energie di cui il Paese ha bisogno.


In particolare, abbiamo garantito che le storture introdotte dal Dl PA 1, che ha inserito l’assurdo limite del 20% e ridotto da 2 anni a 6 mesi il corso di validità per lo scorrimento, andrà a valere solo per i concorsi successivi al decreto in conversione.


Inoltre, abbiamo previsto che lo strumento delle convenzioni per lo scorrimento delle graduatorie Ripam in corso di validità, introdotto da un nostro emendamento nel Dl PA 1, sarà utilizzabile immediatamente anche per le nuove assunzioni direttamente indicate nel nuovo decreto Dl PA 2.


Infine, attraverso la riformulazione di una serie di emendamenti promossi e sostenuti anche dall’Anci e da altre forze politiche, i nuovi limiti imposti dal Governo non riguarderanno comunque, oltre che tutti i concorsi fino a 20 posti,i concorsi per il personale educativo e scolastico dei comuni e nelle unioni comunali e tutti i concorsi dei comuni più piccoli sotto i 3000 abitanti.


Tre piccoli ma importanti passi in avanti per aprire finalmente la porta della Pubblica Amministrazione a una nuova generazione di competenze pronta a entrare in campo ma costretta a restare in panchina da ormai troppo tempo.


28.47. (nuova formulazione) De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.


Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:


  1-bis. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


28.028. Casu, Scotto, Bonafè.


Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:


Art. 28-bis.

(Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo)


  1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.


28.49. (nuova formulazione) Curti.


Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:


Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)


  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:


   a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: «i bandi» sono inserite le seguenti: «, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,»;


   b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa»;


   c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma».


  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.



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